“Lista Civica riLegnano”
Statuto

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Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 del Codice Civile, l’associazione di partecipazione politica denominata “Lista Civica riLegnano” ovvero in breve “riLegnano” (di seguito indicata anche come la Lista). Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta e aconfessionale.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La sede sociale dell’Associazione è fissata in Legnano in Via Verri n. 2, Legnano MI. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberato dal Coordinamento, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.  La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

L’Associazione promuove il buon governo e la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città di Legnano e del suo territorio di riferimento.

L’Associazione opera per un progresso civile, sociale, morale, politico e culturale della città di Legnano fondato su:

  • la solidarietà e il reciproco rispetto tra cittadini, oltre il minimo garantito dalle leggi e dagli ordinamenti superiori;
  • la promozione dei diritti e dell'uguaglianza di ogni essere umano, senza distinzioni di sesso, origine etnica, condizione socio-economica, convinzioni personali e orientamento sessuale;
  • il consolidamento della gamma e della qualità dei servizi ai cittadini, in modo tale da rispettare la centralità dell'utente e al contempo garantire la sostenibilità economica, sia mediante l’integrazione sovracomunale che con una partecipazione degli utenti ai costi in base alla propria condizione economica complessiva - sempre prevedendo meccanismi compensativi in favore delle fasce deboli della società;
  • una gestione del territorio che coniughi l’interesse comune e il progresso sociale con l’identità storica e peculiare di ogni quartiere, e che all’espansione urbana prediliga una trasformazione mirata a risolvere il diffuso disagio abitativo e garantire un rapporto equilibrato della città con l’ambiente;
  • un impegno convinto ed efficace per favorire le politiche europee, nazionali e regionali a sostegno del lavoro e dell’occupazione, che – in considerazione della storia e della tradizione manifatturiera legnanese – consolidi le attività produttive già presenti sul territorio, favorisca l’insediamento di nuove imprese, valorizzi le eccellenze esistenti e attivi progetti in grado di attirare a Legnano risorse ed energie per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;
  • un piano di mobilità sostenibile la cui realizzazione sia prioritaria per l’amministrazione comunale, che preveda un trasporto pubblico locale integrato ed efficiente, promuova l’uso della bicicletta, garantisca una viabilità razionale, punti – pur in accordo alle normative superiori - all’integrazione del continuum urbano dell’Altomilanese e assuma le tecnologie disponibili per rendere il servizio più economico e fruibile;
  • un impegno chiaro e incondizionato per la promozione e la garanzia di legalità e sicurezza, per un contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità basato in primis sulla prevenzione, per una lotta convinta all’evasione fiscale per quanto nelle competenze e responsabilità dell’ente locale;
  • una rinnovata attenzione all’ambiente come patrimonio comune e investimento per la qualità della vita, con particolare attenzione alla riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche, alle condizioni del fiume Olona, alla riduzione di consumi energetici ed emissioni inquinanti, al continuo miglioramento della raccolta differenziata e della gestione del ciclo dei rifiuti;
  • una politica culturale etica, diffusa e inclusiva, in grado di fare sistema con il territorio e la Città Metropolitana attivando e mantenendo reti di relazione tra i diversi soggetti culturali operanti nell’area, di ampliare l’offerta, ma anche il bisogno di cultura, di porsi in ascolto e valorizzare le proposte di associazioni, giovani e cittadini in grado di promuovere l’innovazione, la creatività e l’attrattività in ambito culturale, di semplificare l’iter burocratico per l’organizzazione di eventi e formare personale comunale che sappia intercettare bandi e finanziamenti nazionali ed europei;
  • una particolare tensione alla crescita educativa e al coinvolgimento attivo di ragazzi e giovani nella cosa pubblica;
  • il convinto sostegno all’attività svolta da tutte le associazioni di volontariato e non profit della nostra città, in particolare verso i diversamente abili e le fragilità sociali, la piena valorizzazione del loro patrimonio di esperienza, competenze e conoscenza della città e dei suoi ambiti di maggiore debolezza, la promozione del coordinamento, della collaborazione e della co-progettazione tra le associazioni e con l’Amministrazione Comunale;
  • la consapevolezza che Legnano è immersa in una realtà urbana più ampia, l’Altomilanese, riconosciuta come zona omogenea dalla Città Metropolitana, nella quale Legnano deve assumere responsabilmente il proprio ruolo di riferimento, nel rispetto dell’autonomia e delle peculiarità dei comuni circostanti;
  • uno stile di governo della città che favorisca e promuova la partecipazione dei cittadini alla costruzione del tessuto economico e sociale, e che renda conto in modo trasparente delle proprie decisioni e dei parametri di valutazione delle proprie politiche e dell'operato di funzionari e amministratori della città.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO

L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti principalmente dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’Associazione; nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti oppure gratuitamente, sarà possibile avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, anche da parte di aderenti all’Associazione.

Art. 5 - ISCRIZIONE E ADESIONE

Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può presentare richiesta di iscrizione all'Associazione. Le richieste da parte di minorenni devono essere controfirmate da un genitore o dal tutore. Gli iscritti accettano il presente statuto e si impegnano ad agire per realizzare le finalità dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Coordinamento su domanda scritta dell'interessato indirizzata allo stesso Coordinamento. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura del Coordinamento.

In caso di rigetto della domanda, il Coordinamento comunica la decisione all’interessato entro trenta giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro quindici giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione inviando una raccomandata a/r presso la sede legale dell’Associazione indirizzata all’attenzione del Coordinamento.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale ed è stabilita dal Coordinamento. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. F, DPR 917/1986. L’elenco dei soci dell’Associazione è pubblico.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Ogni iscritto ha il diritto di:

  1. partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni della Lista con libertà di proposta;
  2. esprimere e sostenere, anche in forma organizzata, il proprio punto di vista e la propria opinione, anche se diversi dalla linea politica fissata dal Coordinamento, e che questo, in nessun modo, possa portare ad alcun tipo di sanzione disciplinare
  3. essere informato delle decisioni e delle iniziative della Lista a cura degli organismi dirigenti
  4. eleggere gli organismi di dirigenza
  5. essere eletto negli organismi di dirigenza, se maggiorenne

 

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  2. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’organo di amministrazione.

Art.7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Il Coordinamento procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’associato dovranno essere presentate al Coordinamento per iscritto. L’esclusione sarà deliberata dal Coordinamento nei confronti del socio, e notificata allo stesso in base alle seguenti disposizioni:

•             non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);

•             commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della Lista;

•             abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;

•             non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;

•             abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;

•             abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del presidente e del Coordinamento;

•             sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Coordinamento o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dal Coordinamento nei primi sei casi sopra indicati è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera del Coordinamento e deve essere ad esso notificato. Il Coordinatore o la maggioranza dei membri del Coordinamento provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato dall’Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il Socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Coordinamento.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione ed il Socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede del Socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 - TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

L’Associazione si impegna, sotto il coordinamento del Coordinatore, a rendere pubblica la propria attività attraverso il proprio sito internet, comunicati stampa, social network, e qualsiasi altro metodo serva la trasparenza sulla propria attività, lo stimolo dell'interesse dei cittadini verso la cosa pubblica e la sollecitazione di un loro parere sull'attività stessa.

L’Associazione si impegna altresì a rendere pubblici l’albo dei Soci e l’elenco dettagliato di tutte le entrate ed uscite economiche, con l’indicazione esplicita del nome di donatori e contributori.

Art. 9 - ORDINAMENTO INTERNO E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è organizzata in modo da garantire il pari rispetto dei diritti di tutti gli associati e la equa e democratica partecipazione di tutti i soci.

Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Coordinamento, il Coordinatore e il Vice-Coordinatore. Tutte le cariche elettive non sono retribuite.

L’Associazione può dotarsi di gruppi di lavoro con incarichi specifici.

Art. 10 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ogni socio ha diritto ad un voto.  L’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Coordinatore o dai due terzi dei membri del Coordinamento o su richiesta di due terzi dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo.  L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza.

Art. 11 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

•             nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

•             approvare il rendiconto economico consuntivo;

•             deliberare le linee politiche dell’associazione a cui tutti debbono attenersi;

•             deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

•             deliberare la variazione di sede legale, in particolare il suo trasferimento in un Comune diverso;

•             approvare il Regolamento predisposto dal Coordinamento;

•             deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

•             deliberare sulle modifiche dello statuto;

•             deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12 - VALIDITÀ ASSEMBLEE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Se prevista esplicitamente nella convocazione, è ammessa la partecipazione telematica a distanza.

Le delibere dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all’associazione (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei soci. L’eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Art. 13 - IL COORDINATORE

Il Coordinatore ha la legale rappresentanza dell’associazione ed è eletto tra i Soci dall’Assemblea Ordinaria in concomitanza con l’elezione del Coordinamento e rimane in carica per due anni; può essere rieletto.

Il Coordinatore convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all’Associazione, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed ha la firma sociale.

Il Coordinatore convoca e dirige il Coordinamento, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e di eventuali Regolamenti nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati dell’Associazione alle consultazioni elettorali municipali.

Il Coordinatore è responsabile della comunicazione dell’Associazione e dei rapporti con la stampa, riporta al Coordinamento, da cui riceve le linee guida.

Il Coordinatore può delegare uno o più dei propri compiti a membri dell’Assemblea dei Soci, informandone preventivamente il Coordinamento, che definisce modalità e durata della delega.

 In caso di assenza od impedimento temporaneo del Coordinatore, questi è sostituito dal Vice-Coordinatore. Il Coordinatore può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Coordinamento. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Coordinamento stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, lo stesso Coordinamento dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

Il Coordinatore può essere deposto dall’incarico dall’Assemblea dei Soci su proposta di due terzi dei membri del Coordinamento o di un terzo dei membri dell’Assemblea dei Soci. La mozione di deposizione dall’incarico di Coordinatore è accettata se almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea dei Soci votano a favore. In tal caso decade contemporaneamente anche il Coordinamento. L’elezione del nuovo Coordinatore e dei membri del Coordinamento può avvenire durante la stessa riunione dell’Assemblea dei Soci e comunque non oltre 45 giorni dalla deposizione dall’incarico del Coordinatore.

Art. 14 - IL VICE-COORDINATORE

Il Vice-Coordinatore è eletto dal Coordinamento a maggioranza semplice e rimane in carica per due anni, può essere rieletto. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Coordinatore rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro 45 giorni – dell’Assemblea ordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. 15 - IL COORDINAMENTO

Il Consiglio Direttivo, denominato anche Coordinamento, è costituito da 3 a 7 membri: il Coordinatore e da 2 a 6 Soci maggiorenni eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Coordinamento realizza e mette in pratica le linee politiche fissate dall’Assemblea dei Soci, indirizza, organizza e coordina il lavoro dei Gruppi di lavoro.

Il Coordinamento dura in carica due anni, i suoi membri possono essere rieletti al termine del mandato.

Non possono far parte del Coordinamento i Soci che siano contemporaneamente membri di organi direttivi di partiti, movimenti politici o liste civiche che operino a Legnano.

Il Coordinamento può creare gruppi di lavoro, ne definisce scopi ed incarichi e ne nomina i membri tra i Soci dell'Associazione.

Il Coordinamento può dichiarare decaduta la nomina di uno dei suoi membri eletti, nel caso in cui questo sia risultato assente, senza giustificazione, ad almeno tre riunioni consecutive del Coordinamento.

In caso di rimozione o dimissioni di un membro del Coordinamento, il suo posto rimane vacante fino alla prima convocazione dell’Assemblea dei Soci. Il membro del Coordinamento così eletto rimane in carica fino alla scadenza del Coordinamento.

Art. 16 - RIUNIONI DEL COORDINAMENTO

Le riunioni del Coordinamento sono convocate dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore in caso di assenza o impedimento del Coordinatore, o su richiesta di almeno metà dei membri del Coordinamento.

Il Coordinamento è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Coordinamento sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Coordinatore (o del Vice-Coordinatore in sua assenza) è determinante.

Le deliberazioni del Coordinamento, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il membro del Coordinamento che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive ma nell’arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito con votazione a maggioranza dei voti dei membri del Coordinamento presenti e l’astensione dell’interessato dalla votazione.

Il Coordinamento delibera sulle tipologie di spesa e le attività per le quali è ammessa la modalità di rimborso. Ai componenti del Coordinamento non può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo per la carica ricoperta in seno all’Organo Direttivo.    

Il Coordinamento dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Coordinatore ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all’interesse dell’Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

Le riunioni del Coordinamento sono aperte alla partecipazione dei Soci, che assistono con diritto di parola ma senza diritto di voto, e dei cittadini, che assistono senza diritto di parola e di voto. Al fine di favorire la partecipazione, la convocazione delle riunioni del Coordinamento è notificata sul sito internet dell'Associazione, allegando l'ordine del giorno. Ove necessario, il Coordinatore o la maggioranza dei membri del Coordinamento possono convocare riunioni a porte chiuse, previa adeguata giustificazione da rendere pubblica sul sito dell'Associazione insieme alla notifica di convocazione.

Art. 17 - CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri Comunali eletti tra i candidati della Lista condividono e partecipano a realizzare negli organi istituzionali e nelle manifestazioni pubbliche le finalità dell’Associazione.

Art. 18 - VOTAZIONI

Tutte le votazioni su documenti di ogni natura sono prese a voto palese, con maggioranza semplice, ove non previsto diversamente dallo statuto.

Nelle votazioni del Coordinamento, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore e, in sua assenza, del Vice-Coordinatore.

Art. 19 - RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

•             quote associative;

•             contributi dei soci e dei tesserati;

•             donazioni o lasciti testamentari;

•             rimborsi derivanti da convenzioni;

•             contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;

•             contributi ed erogazioni liberali di privati o persone giuridiche;

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Coordinamento.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Coordinatore. I soci sono obbligati al versamento delle quote associative e dei contributi stabiliti dal Coordinamento relativi alle attività svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi sostenuti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Art. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 148 DPR 917/1986, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - RENDICONTO CONSUNTIVO

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo sarà redatto dal Coordinamento e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.

Art. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea dal Coordinamento o dalla metà più uno degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Coordinamento ed approvata dall’Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del Giorno.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Coordinamento potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

L’Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con decisione dell’Assemblea straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad un’Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - SIMBOLO

Il simbolo dell’Associazione è un cerchio a sfondo giallo contenente testo in nero su due righe. La riga superiore riporta la scritta nera "ri" in carattere stampato minuscolo e una foglia verde al posto del punto della lettera "i"; la riga inferiore riporta la scritta nera Legnano" in carattere stampato minuscolo.

Il Coordinamento può modificare il simbolo in maniera provvisoria fino alla prima convocazione dell’Assemblea dei Soci, che esamina la proposta di modifica e la approva in via definitiva.

Art. 24 - REGOLAMENTI

Il Coordinamento può redigere dei Regolamenti interni per la disciplina della vita della Lista, la convocazione delle Assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell’associazione stessa che non sia espressamente disciplinato dal presente Statuto. I Regolamenti così redatti entrano in vigore in maniera provvisoria fino alla prima convocazione dell’Assemblea dei Soci, che li esamina e approva in via definitiva.

Art. 25 - NORME TRANSITORIE

La sede dell’Associazione è fissata in via Verri 2, Legnano MI.

La prima Assemblea dei Soci dovrà tenersi entro il 28 febbraio 2013. Fino alla prima Assemblea dei Soci, il Coordinatore è Chiara Bottalo, il Vice-Coordinatore è Federico Damiani, i membri eletti del Coordinamento sono Dario Albè, Francesco Baglioni, Fabio Ponzelletti e Massimiliano Rigo.

La quota associativa per l’anno 2013 è fissata in 15 Euro, da versare prima dell’inizio della prima Assemblea dei Soci che si tiene dopo l’iscrizione del socio.

Art. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni.